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Europa: indicazioni obbligatorie sull'etichetta di alcuni prodotti alimentariRecentemente è stata pubblicata la Direttiva 2008/5/CE, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari che ripropone altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle già previste dalla direttiva 2000/13/CE, sull'etichettatura degli alimenti. Le indicazioni obbligatorie sono, principalmente, per quei prodotti che contengono edulcoranti e polioli, estratti e derivati della liquirizia e che vengono imballati in atmosfera protettiva. Sono riproposti obblighi già esistenti. In particolare, per i gas d'imballaggio autorizzati ai sensi della direttiva 89/107/CEE, è obbligatoria l’indicazione «confezionato in atmosfera protettiva». Per i prodotti alimentari che contengono edulcoranti autorizzati dalla direttiva 94/35/CE, è obbligatoria l’indicazione, nella denominazione di vendita, «con edulcorante/i», per i prodotti che contengono sia zuccheri aggiunti sia uno o più edulcoranti nella forma autorizzata dalla direttiva 94/35/CE, invece, è prevista l’indicazione obbligatoria «con zucchero/i e edulcorante/i». Per i prodotti che contengono, invece, l'aspartame, l’indicazione obbligatoria è «contengono una fonte di fenilalanina», peraltro già indicata per alcuni prodotti. Per i prodotti alimentari nei quali sono stati incorporati polioli, zuccheri utilizzati in alcuni alimenti come le cicche da masticare, per un tenore superiore al 10 %, è resa obbligatoria l’indicazione «un consumo eccessivo può provocare effetti lassativi. Infine, ulteriori indicazioni sono state previste anche per dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra). In particolare, per questa categoria di prodotti alimentari è resa obbligatoria l’indicazione «contiene liquirizia», se l'acido glicirrizico ha una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l, l’indicazione «contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione» per una concentrazione di acido glicirrizico pari o superiore a 4 g/kg. Per bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di bevande contenenti più di 1,2 % per volume di alcol (2), l’indicazione obbligatoria è «contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione». ** Si tratta di una ricodificazione di una vecchia direttiva. (08/2/2008)
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