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Arriva la "Direttiva killer": una norma fondamentaleRecentemente, è stata pubblicata (GU 261 del 9 Novembre 2007) una norma fondamentale per il settore alimentare, cioè il recepimento in Italia della cosiddetta Direttiva Killer (2004/41). Si tratta di una norma intesa ad abrogare quelle norme emanate in base alle vecchie direttive o comunque in contrasto con il nuovo Pacchetto Igiene. Oltre a norme importanti per il settore dei prodotti di origine animale, di interesse generale sono le nuove sanzioni e le abrogazioni. La portata del Decreto è comunque decisamente inferiore alle attese. Esso comunque prevede numerose sanzioni, riprendendo sostanzialmente norme presistenti:
Questo decreto abroga anche il famoso D.Lgs. 155/97, che istituiva l’HACCP (che non è abolito, ma deve riferirsi ora all'852/2004), e l’art. 2 della Legge 283/1962 che istituiva l’autorizzazione sanitaria. Non è abrogata invece la parte della 283/1962, né, in nessuna parte, il DPR 327/1980. In sostanza, la procedura di notifica (prima consistente nell'autorizzazione sanitaria, ora abolita) resta indispensabile, anche se la sanzione non è inasprita rispetto al passato. Il rispetto degli obblighi relativi all’igiene e all’autocontrollo resta per il settore alimentare, con sanzioni simili al passato (attenzione solo al riferimento che è ora il Regolamento 852/2004). La sanzione comminata immediatamente è un peggioramento per gli operatori (per esempio, in caso di mancanza del manuale), mentre prima vi era sempre un congruo lasso di tempo (3 mesi) per adeguarsi. Resta invece immutata la denuncia all'autorità giudiziaria in caso di risultati di analisi non corrispondenti ai requisiti di legge, e di sequestro (art. 1, L. 283/1962). ** Rispetto al passato, alcuni cambiamenti sono evidenti: oltre al nuovo riferimento (852/2004) questa norma prevede la sanzione comunque immediata e non solo in caso di mancato adeguamento (come prevedeva il DLgs 155/97), con un ritorno quindi alla situazione del DPR 327/80, e anche il fatto che il termine per l'adeguamento ora non sarà più di 120 giorni, ma dipende dalla valutazione dell'Autorità. A questi adempimenti (manuale, ecc), quindi, se non fossero stati fatti, conviene all'operatore sicuramente provvedere subito, visto che si rischia una doppia sanzione (per mancanza del manuale e mancato adeguamento) se il tempo di adeguamento prescritto dall’autorità è troppo esiguo per la sua stesura. Peraltro, sarebbe opportuno che il lasso di tempo per l'adeguamento venisse uniformato, onde evitare l'arbitrio in questo campo. A parte questi elementi, si può notare che la mancata abrogazione esplicita almeno di parte del DPR 327/1980 potrebbe continuare ad ingenerare confusione (l'abrogazione dell'art. 2 della L. 283/1962 fa decadere gli art. 25-29 del DPR 327/1980 solo in via interpretativa): come con il D.Lgs. 155/97, in maniera non corretta, potrebbero continuare le sanzioni in base agli art. 28 e 29 per i requisiti di locali o per altri requisiti fissati dal Regolamento 852/2004. In alcuni casi è evidente che l'applicazione immediata di una sanzione sia condivisibile, rispetto al differimento previsto dal D.Lgs. 155/97, ma sembra anche che non si debba retrocedere rispetto al principio di collaborazione tra autorità e operatori, per cui una prescrizione viene prima formulata e poi l'adeguamento viene monitorato. La sanzione casuale dell'ispettore di passaggio, legata magari anche ad un'incomprensione con il personale, non sarebbe certamente positiva. Decisamente negativo è infine il mantenimento dell'art. 1 della L. 283/1962 perché, sotto l'apparenza di tutelare i consumatori, come da campagne di stampa recenti, in realtà si mantiene un meccanismo che incoraggia invece comportamenti non trasparenti. Infine il riferimento al Regolamento 2073/2005 è anch'esso potenziale fonte di confusione perché si presta alla facile interpretazione di un obbligo formale di controlli analitici più o meno casuali, purché presenti, rispetto ad una reale aderenza alla realtà aziendale e al rischio. Un'applicazione corretta di questa norma presuppone quindi un'ottima preparazione tecnica degli operatori e delle Autorità di controllo che sappiano entrare nei piani di autocontrollo aziendale e nella struttura dell'azienda con cognizione di causa. (7/12/2007)
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