Settimanale num 34-07
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Arriva la "Direttiva killer": una norma fondamentale

Recentemente, è stata pubblicata (GU 261 del 9 Novembre 2007) una norma fondamentale per il settore alimentare, cioè il recepimento in Italia della cosiddetta Direttiva Killer (2004/41). Si tratta di una norma intesa ad abrogare quelle norme emanate in base alle vecchie direttive o comunque in contrasto con il nuovo Pacchetto Igiene. Oltre a norme importanti per il settore dei prodotti di origine animale, di interesse generale sono le nuove sanzioni e le abrogazioni. La portata del Decreto è comunque decisamente inferiore alle attese.

Esso comunque prevede numerose sanzioni, riprendendo sostanzialmente norme presistenti:

  • da 1.500 a 9.000 euro (in prima istanza quindi, 3000 euro) per chi non effettua la notifica (registrazione o riconoscimento) all'Autorità di ogni sede in cui produce, trasforma o distribuisce alimenti, quindi di ogni punto vendita, ecc (art. 6, co.3), salvo che non costituisca reato;
     

  • sempre una sanzione da 1.500 a 9.000 euro (in prima istanza quindi, 3000 euro) anche per chi continua a produrre, trasformare o distribuire alimenti quando la registrazione è sospesa o revocata (art. 6, co.3);
     

  • è prevista, poi, una sanzione da 500 a euro 3.000 (in prima istanza, 1000 euro) se, dopo la notifica, non sono stati comunicati cambiamenti (art. 6, co.3);
     

  • Per chi non rispetta i requisiti generali in materia di igiene tra cui quelli alla parte A dell'allegato II del Regolamento 852/2004 (es., locali, personale, ecc.), compresi quelli in cui vengono prodotti, confezionati, immagazzinati, venduti alimenti una sanzione da 500 a euro 3.000 (in prima istanza, 1000 euro) (art. 6, co.4). Sanzioni dimezzate per il settore agricolo (produzione primaria);
     

  • ina multa da 1.000 a 6.000 euro (2000 euro in prima istanza, sanzione pressoché invariata rispetto a prima) è, invece prevista per chi omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005, e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare (art. 6, co. 6);
     

  • Infine, chi pur avendo il manuale di autocontrollo e i requisiti dell'allegato II, non lo applica o non lo applica correttamente (secondo l'Autorità), può essere soggetto alla multa da euro 1000 a euro 6.000 (2000 euro, sanzione diminuita rispetto a prima)(art. 6, co. 7);
     

  • Oltre a queste sanzioni, il mancato adeguamento nei tempi che l’Autorità (di solito la ASL) fissa e' punito con multa da 1.000 a 6.000 euro (2000 euro in prima istanza)(art. 6, co. 8)
     

  • Con questa norma viene introdotta la possibilità di identificare anche una persona giuridica come responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo e che quindi risponde economicamente.

Questo decreto abroga anche il famoso D.Lgs. 155/97, che istituiva l’HACCP (che non è abolito, ma deve riferirsi ora all'852/2004), e l’art. 2 della Legge 283/1962 che istituiva l’autorizzazione sanitaria. Non è abrogata invece la parte della 283/1962, né, in nessuna parte, il DPR 327/1980.

In sostanza, la procedura di notifica (prima consistente nell'autorizzazione sanitaria, ora abolita) resta indispensabile, anche se la sanzione non è inasprita rispetto al passato.

Il rispetto degli obblighi relativi all’igiene e all’autocontrollo resta per il settore alimentare, con sanzioni simili al passato (attenzione solo al riferimento che è ora il Regolamento 852/2004).

La sanzione comminata immediatamente è un peggioramento per gli operatori (per esempio, in caso di mancanza del manuale), mentre prima vi era sempre un congruo lasso di tempo (3 mesi) per adeguarsi.

Resta invece immutata la denuncia all'autorità giudiziaria in caso di risultati di analisi non corrispondenti ai requisiti di legge, e di sequestro (art. 1, L. 283/1962).

** Rispetto al passato, alcuni cambiamenti sono evidenti: oltre al nuovo riferimento (852/2004) questa norma prevede la sanzione comunque immediata e non solo in caso di mancato adeguamento (come prevedeva il DLgs 155/97), con un ritorno quindi alla situazione del DPR 327/80, e anche il fatto che il termine per l'adeguamento ora non sarà più di 120 giorni, ma dipende dalla valutazione dell'Autorità. A questi adempimenti (manuale, ecc), quindi, se non fossero stati fatti, conviene all'operatore sicuramente provvedere subito, visto che si rischia una doppia sanzione (per mancanza del manuale e mancato adeguamento) se il tempo di adeguamento prescritto dall’autorità è troppo esiguo per la sua stesura. Peraltro, sarebbe opportuno che il lasso di tempo per l'adeguamento venisse uniformato, onde evitare l'arbitrio in questo campo. A parte questi elementi, si può notare che la mancata abrogazione esplicita almeno di parte del DPR 327/1980 potrebbe continuare ad ingenerare confusione (l'abrogazione dell'art. 2 della L. 283/1962 fa decadere gli art. 25-29 del DPR 327/1980 solo in via interpretativa): come con il D.Lgs. 155/97, in maniera non corretta, potrebbero continuare le sanzioni in base agli art. 28 e 29 per i requisiti di locali o per altri requisiti fissati dal Regolamento 852/2004.

In alcuni casi è evidente che l'applicazione immediata di una sanzione sia condivisibile, rispetto al differimento previsto dal D.Lgs. 155/97, ma sembra anche che non si debba retrocedere rispetto al principio di collaborazione tra autorità e operatori, per cui una prescrizione viene prima formulata e poi l'adeguamento viene monitorato. La sanzione casuale dell'ispettore di passaggio, legata magari anche ad un'incomprensione con il personale, non sarebbe certamente positiva. Decisamente negativo è infine il mantenimento dell'art. 1 della L. 283/1962 perché, sotto l'apparenza di tutelare i consumatori, come da campagne di stampa recenti, in realtà si mantiene un meccanismo che incoraggia invece comportamenti non trasparenti. Infine il riferimento al Regolamento 2073/2005 è anch'esso potenziale fonte di confusione perché si presta alla facile interpretazione di un obbligo formale di controlli analitici più o meno casuali, purché presenti, rispetto ad una reale aderenza alla realtà aziendale e al rischio.

Un'applicazione corretta di questa norma presuppone quindi un'ottima preparazione tecnica degli operatori e delle Autorità di controllo che sappiano entrare nei piani di autocontrollo aziendale e nella struttura dell'azienda con cognizione di causa.

(7/12/2007)

9 MITI DA SFATARE SUL 193/2007 e sulle norme connesse

  1. è stato abolito l'HACCP. Non è vero. Cambiato è solo il riferimento di legge, dal 155/97 al Regolamento 852/2004

  2. è necessario rifare ex novo i manuali HACCP. Non è vero. Sono normalmente necessari adeguamenti marginali

  3. è necessario provvedere in tutti i casi con nuovi corsi per soddisfare il Regolamento 852/2004 e quindi evitare le sanzioni. Non è vero. Il Regolamento 852/2004 dispone qualche cambiamento, ma marginale in questo senso. L'aggiornamento è opportuno, ma non c'è nessuna rincorsa da fare

  4. è stata abolita la comunicazione all'autorità giudiziaria di esiti analitici non conformi per controlli effettuati dalle autorità. Non è vero. L'art. 1 della L. 283/62 è immutato

  5. non esiste più l'autorizzazione sanitaria. è vero tecnicamente, in pratica solo in parte. è cambiato l'istituto giuridico, con alcune potenziali semplificazioni, ma sono ancora necessari adempimenti su cui è necessario informarsi ed agire di conseguenza (notifica, registrazione, riconoscimento)

  6. il manuale HACCP non serve più. Non è vero. Anzi per la sua mancanza si può essere sanzionati immediatamente

  7. è diventato obbligatorio fare analisi in autocontrollo in base al Regolamento 2073/2005. Non è vero. Non era vero prima, non è vero ora; l'automatismo vale in taluni casi chiaramente specificati, mentre normalmente va commisurato all'impresa. Un campione all'anno per mostrare che si fa una prova di verifica non ha alcun senso e le risorse vanno spostate altrove

  8.  i tamponi ambientali non servono più. Non è vero. Il Regolamento 2073/2005 ha giustamente spostato l'attenzione sui prodotti al consumo, ma in alcuni esercizi (per esempio, al dettaglio) un monitoraggio dell'igiene è più importante di rarissimi controlli sul prodotto finito

  9. non è cambiato nulla. Non è vero. Ci sono stati dei cambiamenti, anche se certamente non rivoluzionari

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